Art. 33.
(Indirizzi programmatici).

      1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
      2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.