1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.